L.
R. 04 LUGLIO 2003, N. 10
Ulteriori
modificazioni della legge
regionale 1.8.1972, n. 15, della legge regionale 15.1.1973, n. 8,
della legge regionale
26.2.1981, n. 9, della legge
regionale 9.6.1998, n. 18 e modificazione della legge regionale 23.3.2000, n.
26.
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 16 luglio 2003, n. 29
ARTICOLO
1
(Ulteriore
modificazione della legge regionale 15.1.1973, n. 8)
1.
L’articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 è sostituito dal
seguente:
“Art.
3
(Contabilità
del Fondo)
1.
Il bilancio del fondo è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del
Consiglio regionale.
2.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, la struttura competente in materia di
bilancio, rimette all’Ufficio di Presidenza una relazione concernente
l’accertamento dell’andamento della gestione e la predisposizione degli
interventi necessari per assicurare il pareggio di gestione tecnico-finanziario
del fondo.”.
ARTICOLO
2
(Ulteriori
modificazioni della legge regionale 1.8.1972, n. 15)
1.
L’articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15, già sostituito
dall’articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1998, n. 18, è sostituito dal
seguente:
“Art.
1
1.
L’indennità per tutti i Consiglieri regionali, rapportata all’indennità
spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della legge 31 ottobre
1965, n. 1261, è fissata nella misura dell’80 per cento.
2.
Il contributo di cui all’articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8
e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 27 per cento, è
calcolato sull’indennità di cui al comma 1 al netto delle ritenute fiscali, in
conseguenza della previsione dell’articolo 4 del decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 314.”.
2.
L’articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15 e successive
modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Art.
2
1.
La corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 1 decorre dalla data della
proclamazione.”.
3.
Al comma 1 dell’articolo 3/bis della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15 e
successive modificazioni ed integrazioni le parole: “alla lettera c) del” sono
sostituite con la parola: “al”.
ARTICOLO
3
(Integrazione
della legge regionale 26.2.1981, n. 9)
1.
Dopo il comma 1, dell’articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9,
è inserito il seguente:
“1
bis. Per il Presidente del Consiglio regionale, per il Presidente della Giunta
regionale ed i componenti della Giunta, la diaria di cui al comma 1 è definita
rispettivamente dall’Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale.”.
ARTICOLO
4
(Modificazione
della legge regionale 23.3.2000, n. 26)
1.
Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 sono
soppresse le parole: “lettera b)” e le parole: “come sostituito dall’articolo 1
della legge regionale 9 giugno 1998, n. 18”.